IL RECUPERO DEL CREDITO
Il recupero del credito
Il recupero del credito è costituito dall’insieme delle attività che pone in essere un soggetto (il creditore) titolare di un credito nei confronti di un altro soggetto (il debitore) e dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto. Con il termine generico di recupero del credito si fa riferimento a tutte le attività che il creditore svolge contro il debitore per ottenere il pagamento di quanto gli spetta. il creditore deve essere in possesso di sufficienti elementi che dimostrano l’esistenza del suo diritto e l’ammontare della somma dovuta. Il credito deve essere determinato nel suo ammontare. il credito non deve essere sottoposto a condizioni o, se è sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto. Per il creditore, in ogni caso, è essenziale poter fornire la prova sia dell’invio della richiesta di pagamento sia della ricezione della stessa da parte del debitore. La legge stabilisce dei termini massimi entro i quali richiedere il pagamento di un credito. In particolare si prevede che, in linea generale, i diritti di credito si prescrivono (ossia decorso un certo periodo non possono più essere fatti valere) in dieci anni dal momento in cui il credito stesso è sorto (ad esempio: dal momento in cui è stato sottoscritto il contratto, dal momento in cui è stato estinto un rapporto di conto corrente ecc.). Tutti i crediti che hanno ad oggetto una somma di denaro producono, per legge, interessi e, in particolare, interessi di mora dal momento in cui il credito (come si dice in linguaggio tecnico) è “scaduto”. Per questo motivo nella richiesta di pagamento è sempre opportuno specificare che viene richiesto sia il pagamento del credito (il c.d. capitale) sia il versamento delle somme a titolo di interessi di mora. La fase giudiziale diventa necessaria se il creditore non riesce ad ottenere il pagamento né a seguito dei solleciti di pagamento né a seguito delle trattative (anche in sede di conciliazione obbligatoria) che si siano nel frattempo instaurate. La fase esecutiva è la fase nella quale il creditore che è in possesso di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza che non può più essere impugnata oppure un decreto ingiuntivo che non è stato opposto) procede al pignoramento dei beni del debitore oppure dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo soggetto. IN QUESTA FASE è consigliabile rivolgersi a NOI di CIR investigazioni.
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