Investigazioni private sui dipendenti
Investigazioni private sui dipendenti !
Si, della Corte Suprema alla polizia investigativa privata
Con un’ordinanza del 1° marzo scorso, la Corte Suprema ha stabilito quando le indagini sui lavoratori sono da considerarsi legittime o, al contrario, violano il diritto alla privacy altrui.
la Corte Suprema ha definito alcune regole per stabilire quando le indagini sui dipendenti sono da considerarsi legittime e quando invece violano il diritto alla privacy altrui; Secondo quanto emerso dall’ultima sentenza del 1° marzo scorso, i giudici hanno dichiarato che un’azienda può rivolgersi a un investigatore privato per controllare un proprio dipendente soltanto se le indagini vengono effettuate in luogo pubblico (perciò non in azienda o a casa del lavoratore) e per fatti estranei alla prestazione lavorativa, fuori dall’orario di servizio (ad esempio per i casi di assenteismo o abuso della legge 104). La Cassazione ha inoltre sottolineato che le investigazioni private sui dipendenti sono legittime nel momento in cui i comportamenti del lavoratore possano “configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente”, in sintesi che arrechino un danno evidente all’azienda.
Assumere un investigatore privato per poter cogliere il proprio dipendente con le mani nel sacco è possibile: la Cassazione approva i controlli investigativi ma ci sono limiti e condizioni per evitare che tale controllo da parte del datore di lavoro non violi la privacy del lavoratore.
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In primo luogo è doveroso ricordare che il datore di lavoro ha il diritto di controllare i propri dipendenti ma nel farlo deve rispettare alcuni principi in materia di tutela dei dati personali:
- Principio di necessità, il controllo deve essere necessario o indispensabile:
- Principio di finalità, il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale o a prevenire o reprimere illeciti;
- Principio di proporzionalità, il datore di lavoro deve adottare forme di controllo proporzionate e non eccedenti lo scopo della verifica;
- Principio di sicurezza, i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato.
L’azienda può mettere alle calcagna dei dipendenti assenti per malattia un investigatore privato che ne controlli i movimenti: questi può riprendere, con una telecamera, il lavoratore mentre svolge attività incompatibili con la patologia dichiarata nel certificato medico (ad esempio, se a fronte di una lombosciatalgia, il dipendente viene sorpreso sollevare carichi pesanti; se, a fronte di una convalescenza da polmonite, viene trovato in giro per la città a fare spesa). In tal caso è legittimo il licenziamento in tronco (senza cioè preavviso) intimato dal datore di lavoro sulla scorta dei filmati realizzati dal detective. Filmati che costituiscono una prova se non contestati con adeguate e convincenti motivazioni. È quanto chiarito dalla Cassazione poche ore fa (Sentenza Cassazione nr. 18507/16 del 21.09.16). I filmati dell’investigatore privato non violano né il diritto alla privacy, né lo Statuto dei lavoratori.
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