Indagini Patrimoniali Separazione
Indagini Patrimoniali Separazione
per preventivi e informazioni anche telefoniche gratis – CHIAMA ORA 339.849.2005
Indagini patrimoniali separazione e divorzio ti stai separando ? sei separata e non passa l’assegno previsto? bene nessun problema , con noi risolverai questo problema, ti aiuteremo nel effettuare una indagine patrimoniale sul coniuge sia in fase pre-separazione che dopo separati utile a poter individuare tutti i suoi patrimoni, come conti correnti , polizze assicurative, libretti postali, buoni fruttiferi, quote, partecipazioni, insomma una vera e propria fotografia del patrimonio in capo alla persona.
Con questa indagine il tuo avvocato, ma anche te stessa, potrai dimostrare che il mancato pagamento di quanto ti spetta non è dovuto certo al suo essere senza danaro, ma perché è solo per ripicca.
Le NOSTRE INDAGINI possono essere richieste per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nel corso della causa di separazione o divorzio e quanto risulta realmente. Il problema da sempre, è uno degli elementi di punta del conflitto intrafamiliare della separazione e del divorzio.
La legge vigente assicura alla parte debole di un rapporto matrimoniale di poter contare su di un importo che abbia ad assicurare, alle medesime parti deboli, il mantenimento di un tenore di vita “sostanzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” per i casi di divorzio, od alla diversa tutela dell’obbligo dell’assistenza matrimoniale nel caso dell’assegno separativo.
Il principio legis da applicare è dunque di rara chiarezza :
al cessare di una convivenza matrimoniale, con la separazione, ove ne sussistano tutti gli ulteriori presupposti (non addebitabilità della stessa ed assenza di adeguati redditi propri) il giudice “stabilisce” il diritto di ricevere dall’altro “quanto necessario al suo mantenimento” – l’entità di questo “quanto necessario” è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato.Al cessare degli effetti civili del matrimonio la legge dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obbiettive“: il concetto critico appare immediatamente essere quello della determinazione della “adeguatezza” ed in questo caso la dottrina e la giurisprudenza appaiono in sintonia nel centrare l’adeguatezza sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
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