Infortunistica stradale
Infortunistica stradale
- Se il sinistro avviene in Italia con veicoli stranieri a quale compagnia devo richiedere il risarcimento?La domanda di risarcimento va inoltrata all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano), che in seguito indicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.
- Se il sinistro e’ causato da un veicolo non assicurato, non identificato, posto in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurato con imprese poste il liquidazione coatta amministrativa, posso ottenere un risarcimento dei danni? Anche in questi casi si può ottenere il risarcimento dei danni attraverso il FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, istituito dalla legge 990/69. Il d.lgs.198/07 (che ha recepito la direttiva 2005/14/Ce ed e’ entrato in vigore alla fine del 2007) ha aggiunto altri due casi nei quali e’ possibile accedere al fondo, ovvero i sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. (Infortunistica stradale)
- Sono vittima di un sinistro tra due veicoli come terzo trasportato: a quale compagnia mi devo rivolgere? (Infortunistica stradale)Lei deve essere risarcito indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Pertanto deve inoltrare apposita domanda alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, seguendo la procedura di risarcimento ordinaria. Se si apre una controversia, la compagnia della parte responsabile puo’ intervenire nel giudizio e estromettere l’altra compagnia riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. In tal caso essa si assume gli oneri del risarcimento, e diviene la parte a cui il danneggiato deve riferirsi. Queste disposizioni, contenute nell’art.141 del codice, si applicano in tutti i casi in cui il terzo trasportato subisca un danno, esclusi quelli in cui il sinistro sia cagionato da caso fortuito.
- In caso di sinistro con un ciclomotore posso accedere all’indennizzo diretto?Si, ma la nuova procedura di risarcimento diretto si applica soltanto ai ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.
- Che cosa è l’indennizzo diretto?Si tratta di una disciplina in vigore dal 2007 che consente di proporre la richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale direttamente alla propria compagnia di assicurazioni, anziché a quella dell’altro veicolo.Cosa succede se l’assicurazione non intende pagare o riconoscere il danno?Se anche con le trattative non si riesce a raggiungere il risultato che deve essere oggettivo è necessario promuovere un giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace e/o Tribunale per far ordinare il pagamento di tutti i danni materiali e fisici subiti in seguito al sinistro stradale. Il giudice ordinerà anche il pagamento delle spese legali per il giudizio.La compagnia di assicurazioni ha termine 60\90 giorni per formulare una offerta a seconda che vi siano o meno danni fisici. Quindi molto dipende dalla celerità dell’assicurazione.
Cosa fare in caso di incidente?Se si rimane coinvolti in un incidente stradale è necessario raccogliere sul posto la maggior quantità di informazioni possibili: identità dei conducenti e dei proprietari di veicoli coinvolti (dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici, dati relativi alla patente …) accertare quali siano le compagnie assicuratrici (nome, agenzia, numero di polizza) dati identificativi e numeri di telefono di eventuali testimoni compilare se possibile il modulo di constatazione amichevole fare intervenire le Autorità se sorgono contestazioni o se la gravità dell’incidente lo richiede.
Posso chiedere il risarcimento alla MIA compagnia sempre?No, è possibile richiedere l’indennizzo diretto solo nei seguenti casi: 1) l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia; 2) se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura (in vigore dal 14 luglio 2006); 3) se sono stati riportati danni fisici, deve trattarsi di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9% (quindi lievi); 4) la procedura di risarcimento diretto si applica anche se, oltre ai conducenti, sono coinvolte altre persone che hanno subito anche lesioni gravi (con invalidità permanente superiore al 9%). (Infortunistica stradale)
Quando NON posso accedere all’ Indennizzo Diretto?1) quando i sinistri avvengono all’estero; 2) quando sono rimasti coinvolti più di due veicoli; 3) quando il terzo trasportato subisce un danno che supera il massimale previsto dalla legge (euro 774.685,35). In tal caso il risarcimento per la quota che eccede andrà richiesto all’assicuratore del responsabile; 4) nei casi di sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia.
Quali sono i termini entro i quali la compagnia deve pagare?La Vostra assicurazione deve formulare un’offerta di risarcimento: a) entro 30 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti; b) entro 60 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti; c) entro 90 giorni per i danni alle persone. Se accettate la somma offerta, l’assicuratore è tenuto a pagare entro 15 giorni. Se non siete soddisfatti dell’offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa, potrete fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla vostra assicurazione.
Quali sono i tempi per ottenere il risarcimento?La liquidazione stragiudiziale del danno è subordinata alla verifica di alcuni dati (dinamica del sinistro, prova dei danni e quantificazione del perito, prova dei danni fisici e quantificazione del medico legale). Il processo di acquisizione di questi elementi comporta significative variazioni della tempistica potendosi così passare da poche settimane a molti mesi. In particolare, nel caso in cui vi siano dei feriti è necessario attendere la completa guarigione prima di ritenere chiusa la pratica; se siano intervenute le Autorità, inoltre, devono trascorrere i tempi tecnici prima di poter ottenere il verbale di accertamento (da 90 a 120 gg.).
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fonte stralciata: 101 professionisti