INVESTIGATORE PRIVATO
Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV “degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate“) e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non disciplinando però la figura.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale, in attesa dell’emanazione di una disciplina specifica della figura;[1] in merito il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice“.
Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.
Per diventare un investigatore privato, la fase della formazione è di estrema importanza. Un investigatore privato alle prime armi ha prima di tutto il compito di documentare e archiviare casi e prove; questo gli permette di studiare nei dettagli le strategie d’azione legali.
Per ottenere l’autorizzazione del Governo Italiano a mezzo del Ministero degli Interni e diventare un vero investigatore privato, ci sono alcuni requisiti da possedere:
- Laurea in scienze delle investigazioni, giurisprudenza, psicologia o simili;
- Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in un’agenzia investigativa regolarmente attiva e munita dell’autorizzazione a esercitare la professione;
- Corso di alta formazione professionale.
E’ sempre piu’ utile se non addirittura fondamentale avere dei trascorsi nelle forze di polizia Carabinieri, Guardia di Finanza , in modo da avere alle spalle già le tecniche d’indagine, poichè chi non ha questo tipo di trascorsi e si cimenta in un mondo così complesso troverà molte difficoltà nell’introdursi commercialmente perchè nessuna Agenzia dove si andrà a fare il tirocinio metterà a disposizione i propri segreti per formare un futuro competitor.
Molto spesso chi decide di affidarsi ad un’agenzia di investigazione lo fa perché sospetta la presenza di un comportamento illecito. Questa dinamica può essere riscontrata in una dimensione familiare, ma anche imprenditoriale. Le carte in gioco sono diverse, ma il bisogno di rivolgersi ad un vero professionista del settore è inequivocabile. Solo un vero investigatore è capace di agire con la massima discrezione e nel rispetto della Legge. È importante non affidarsi a detective improvvisati: questo, infatti, potrebbe portare a diverse accuse, risultati scarsi e prestazioni discutibili.
Al momento della richiesta della Autorizzazione in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). L’obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.
La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all’atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell’investigatore titolare d’istituto.
Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l’art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da tre a cinque anni