In caso di separazione, l’articolo 156 del Codice Civile stabilisce che sia il giudice, una volta accertato a quale coniuge sia addebitata la separazione, a definire se l’altro coniuge abbia diritto a ricevere un assegno di mantenimento nel caso in cui non disponga di “adeguati redditi propri”.
Documentazione di attività lavorative non ufficiali, esempio lavoro “in nero”
More uxorio
Verifica dell’effettivo tenore di vita del coniuge e dei figli maggiorenni
Qual’ora l’assegno di mantenimento versato, non risulti aderente ed attuale alla effettiva situazione patrimoniale, è possibile chiederne una rivalutazione sulla base delle prove riscontrate.